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Servizi generici intracominitari con Iva giovedì 5 gennaio 2012

La comunitaria 2010 (legge n. 217/2011), con un intervento sul secondo comma dell'articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972 ha previsto che, per le prestazioni generiche di servizi (art. 7 ter del D.P.R. n. 633/1972) effettuate da un operatore comunitario nei confronti di un soggetto passivo nazionale, l'Iva deve essere assolta dal committente residente in base alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.L. 331/1993. L'obbligo di integrazione della fattura relativa ai servizi intracomunitari entra in vigore dal 17 marzo 2012. La fattura emessa dal prestatore Ue, relativamente ai servizi "generici", acquisisce così rilevanza ai fini Iva, cosicchè per il pagamento e la liquidazione dell'Iva, il committente nazionale deve fare riferimento al documento emesso all'estero secondo quanto stabilito dagli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/1993. Si tratta di un'estensione ai servizi secondo quanto già disposto per altre tipologie di servizi intra Ue come il trasporto, la lavorazione su beni mobili, i servizi ad essi accessori e le intermediazioni. La possibilità di integrazione della fattura (l'Iva può essere esposta nella fattura del prestatore, anzichè nell'autofattura del committente) è una semplificazione formale concessa dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 12/E/2010. Le stesse regole valgono per le prestazioni rese da un prestatore italiano a un soggetto passivo non stabilito nel Paese: esse si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla maturazione dei corrispettivi.
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