| Pagamenti all'estero con rischio comunicazione |
venerd́ 6 gennaio 2012 |
| Secondo quanto stabilito dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre, gli acquisti effettuati all'estero da privati consumatori potrebbero rientrare nell'obbligo di comunicazione, all'anagrafe tributaria, da parte degli operatori che gestiscono i mezzi di pagamento elettronico.
L'articolo 21, comma 1 bis, del D.L. n. 78/2010 ha esonerato dallo spesometro le operazioni verso privati che hanno pagato con carte di credito; il comma 1 ter invece obbliga gli emittenti le carte di credito a comunicare le operazioni indicate nel precedente comma 1 bis. Per quanto riguarda gli acquisiti all'estero, tale tipo di comunicazione non dovrebbe essere effettuata, in quanto si tratta di operazioni extra Iva.
I gestori di carte di credito peṛ di solito non sono in possesso delle informazioni sul regime Iva delle operazioni sottostanti ai pagamenti, per cui si potrebbe incorrere nel pericolo che anche le operazioni effettuate all'estero vengano trasmesse entro il 30 aprile 2012, come pure quelle effettuate da soggetti Iva.
Gli intermediari finanziari inoltre dovranno comunicare, oltre alle operazioni superiori a 3.600 euro, anche i dati relativi agli esercenti associati al sistema di pagamento con i quali la banca ha stipulato un contratto di installazione e utilizzo di dispositivi Pos. |
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