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Mediazione:Carattere commerciale quindi imponibile mercoledì 30 novembre 2011

La risoluzione n. 113/E del 29 novembre 2011, in risposta a un quesito che intendeva chiarire il trattamento ai fini Iva e Ires dei contributi erogati agli organismi istituiti presso gli ordini degli avvocati, da parte degli stessi ordini o da altri enti pubblici, e dei proventi conseguiti nell'attività di mediazione, ha precisato che l'attività di mediazione ha carattere commerciale e pertanto i proventi conseguiti per tale attività sono imponibili sia ai fini Ires che Iva. L'Agenzia, nell'affermare l'imponibilità dei compensi conseguiti nell'attività di mediazione, fa riferimento alle disposizioni sulla soggettività passiva contenute nel Tuir e nel D.P.R. n. 633/1972, concentrando l'attenzione sulla nozione di "esercizio di impresa". Il compenso conseguito nell'attività di mediazione, continua l'Agenzia, riguarda sia le spese di avvio dei procedimenti, sia le spese di mediazione che comprendono l'onorario che l'organismo corrisponderà al mediatore. L'attività quindi si configura come un'attività economica organizzata diretta alla prestazione di servizi verso corrispettivo, e dunque come attività di impresa, sia ai fini Iva che delle imposte dirette, indipendentemente dal fatto che l'organismo di mediazione rappresenti un'articolazione interna del consiglio dell'ordine, oppure un ente autonomo, non essendo tale attività riconducibile a quelle pubblicistiche affidate istituzionalmente all'Ordine.
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