| L’obbligo di comunicazione della PEC |
giovedì 10 novembre 2011 |
| Differentemente da quanto previsto per la pubblica amministrazione e i professionisti, il mancato rispetto della disposizione sulla comunicazione della PEC determina esplicite sanzioni. L’art. 2630 c.c., così come sarà modificato dallo Statuto delle imprese ad oggi non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, punisce, infatti, «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese [...] con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro».
Tali somme, che la circolare n. 3645/C del Ministero dello Sviluppo Economico vorrebbe comminate al solo rappresentante legale della società inadempiente, possono essere ridotte qualora ci si “ravveda” entro il 29 dicembre 2011: sempre l’art. 2630 c.c., nella versione novellata dallo Statuto delle Imprese di imminente pubblicazione in G.U., prevede infatti che «se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo». |
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