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Difesa rapida per i nuovi accertamenti esecutivi sabato 8 ottobre 2011

Con i nuovi accertamenti esecutivi bisognerà porre maggiore attenzione alla tempistica con cui presentare il ricorso e l’istanza di sospensione per evitare l’esecuzione forzata da parte dell’agente di riscossione. Bisogna tenere presente che il blocco dell’esecuzione forzata è sospesa per 180 giorni dall’affidamento della pratica ad Equitalia e che la decisione riguardo la sospensione dovrebbe giungere entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza; proprio la diversa decorrenza dei due periodi può rappresentare un punto di vantaggio per il contribuente. È opportuno, infatti, far coincidere la data di presentazione dell’istanza di sospensione con la data di presentazione del ricorso, così da lasciarsi un vantaggio di almeno 30 giorni rispetto a quando decorreranno i termini per l’avvio del blocco dell’esecuzione. Rimane, comunque, indispensabile la costituzione in giudizio presso la competente Commissione tributaria il giorno stesso della notifica del ricorso e dell’istanza di sospensione all’Agenzia delle Entrate, con l’obiettivo di avere un riparo con il blocco dell’esecuzione forzata. Anche in questo caso, però, non è possibile essere certi che la decisione della Commissione tributaria in merito all’istanza di sospensione arrivi in tempo. Il termine dei 180 giorni previsto al comma 5-bis dell’art. 47 del processo tributario, infatti, rappresenta un termine ordinatorio e non perentorio; non è quindi esclusa la possibilità che, malgrado la tempestiva azione del contribuente, la Commissione tributaria non riesca a decidere sull'istanza di sospensione entro il termine previsto dalla legge.
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