| Esenzione Iva alle scuole paritarie |
lunedì 26 settembre 2011 |
| Gli organismi privati non identificati, come scuole paritarie o scuole non paritarie per beneficiare dell’esenzione Iva potranno avere il riconoscimento, utile ai fini fiscali,
anche da enti pubblici diversi dal ministero della Pubblica Istruzione.
Con la soppressione della “presa d’atto”, avvenuta nel 2005, è venuto a mancare il momento di riconoscimento di istituti e scuole privati da parte dell’Amministrazione scolastica. Si è reso necessario quindi fornire chiarimenti in merito al requisito del riconoscimento che, come spiega la circolare n. 22/E pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, è presupposto
fondamentale per l’applicazione del regime di esenzione dell’Iva sull’attività didattica.
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