| Chiusura agevolata delle partite IVA inattive |
giovedì 22 settembre 2011 |
| Con la risoluzione n. 93/E di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti in merito alla chiusura agevolata delle partite Iva inattive prevista dal comma 23 dell’art. 23 del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011.
I titolari di partita Iva inattiva avranno tempo fino al 4 ottobre prossimo per sanare la propria posizione e versare 129 euro con il modello F24, ossia l’importo pari alla sanzione minima prevista dall’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 471/1997 ridotta ad un quarto.
Coloro che si avvarranno della chiusura agevolata saneranno anche l’omissione delle dichiarazioni Iva e dei redditi negative per i periodi successivi a quello di cessazione dell’attività, e saranno esentati anche dal presentare la dichiarazione di cessazione dell’attività con il modello anagrafico AA7 o AA9. Sono invece esclusi dall’agevolazione i contribuenti ai quali è già stata contestata la mancata chiusura della partita Iva con atto portato a conoscenza del contribuente stesso.
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