| PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - riscossione coattiva |
lunedì 12 settembre 2011 |
| Il decreto legislativo di riforma dei processi speciali, di grande attualità, ha previsto la riscossione diretta da parte degli enti locali che dovranno ora riscuotere i tributi e le entrate patrimoniali locali senza necessità di ricorrere a Equitalia.
Tale disposizione (art. 7, comma 2, lett. gg-ter), decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, inserito dalla legge di conversione 12 luglio 2011 n. 106) entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2012.
Equitalia quindi cesserà di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie e patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate.
L’ente pubblico anzichè formare i ruoli dovrà provvedere direttamente a redigere l’ingiunzione e la relativa notifica.
L’ingiunzione dovrà fissare il termine di trenta giorni per il pagamento dopodichè l’ente potrà procedere con il pignoramento.
L’opposizione all’ingiunzione è stata ricondotta ai procedimenti regolati dal rito ordinario pertanto l’interessato può proporre opposizione in ogni momento alla pretesa dall’amministrazione senza dover rispettare il termine di trenta giorni ritenuto necessario solo per l’ottenimento della sospensione del pagamento. È logico che il contribuente più si attiva in ritardo per il ricorso più corre il rischio che la pubblica amministrazione si attivi per il pignoramento.
Stando al tenore della norma sembra che il termine di trenta giorni non sia obbligatorio neppure per il caso in cui si debba chiedere la sospensiva.
In ogni caso rimane il potere del giudice, su istanza di parte, di sospendere con ordinanza motivata l’efficacia esecutiva dell’ingiunzione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo per tutti i giudizi di natura oppositiva.
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