| Aumenta il numero beneficiari della condizionale |
lunedì 12 settembre 2011 |
| La nuova formulazione della norma sui reati tributari esclude dalla stretta sulla condizionale tutti i reati in materia di versamento e di indebite compensazioni venendo incontro ai contribuenti che, in un periodo forte di crisi economica e finanziaria come quello attuale, hanno omesso di versare le imposte all'erario. L'ultima formulazione della norma, però, lascia aperti dei problemi interpretativi: la norma infatti prevede che per tutti i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del D.Lgs. n. 74/2000 l'istituto della sospensione condizionale non trova applicazione se congiuntamente l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari e se la stessa sia superiore a tre milioni di euro. La precedente stesura della norma riguardava tutti i delitti, ma non era previsto il limite del 30 per cento del volume d'affari, rendendo così applicabile la disposizione anche nei confronti dei soggetti non IVA, privati ed evasori totali, per i quali adesso invece è difficile immaginare su cosa calcolare il 30 per cento. Così è da pensare che, stante la perentorietà della verifica congiunta delle due condizioni, il legislatore abbia voluto escludere il nuovo regime della sospensione cautelare per queste ipotesi, ma se così fosse l'incostituzionalità della norma appare evidente. In tema di false fatture è scomparsa l'attenuante per importi inferiori a circa euro 153.000 con la conseguenza che anche per minime violazioni nell'utilizzo di tali documenti scatta la pena intera della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. La situazione diventa aberrante se si considera che chi utilizza fatture false e presenta la relativa dichiarazione rischia la pena citata, mentre chi omette di presentare la stessa dichiarazione va al massimo incontro alla reclusione da un anno a tre anni, semprechè l'imposta evasa sia superiore a 30.000 euro, altrimenti non rischia nulla sotto il profilo penale. |
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