| Il rinvio altro docum. non costituisce motivazione |
sabato 13 agosto 2011 |
| La cartella di pagamento è affetta da grave carenza di motivazione nel caso in cui dalla stessa non sia possibile evincere il calcolo in base al quale l’ufficio ha rideterminato il tributo secondo quanto stabilito dal giudice d’appello.
È questa la conclusione alla quale è pervenuta la Commissione tributaria regionale della Puglia nella sentenza 2 maggio 2011, n. 85/9/11, respingendo l’appello dell’Ufficio e confermando la sentenza dei primi giudici che accoglieva il ricorso presentato da un contribuente al quale era stato richiesto il pagamento di una determinata somma iscritta a ruolo dall’Agenzia delle Entrate, a seguito di una decisione precedentemente assunta dalla CTR.
Il ricorrente, in particolare, impugnava la cartella con ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale eccependo, tra l’altro, l’omessa motivazione della cartella di pagamento, in quanto la stessa non riportava il calcolo della pretesa tributaria iscritta a ruolo.
L’ufficio si costituiva in giudizio, contestando le eccezioni del ricorrente e sostenendo che l’eccezione del difetto di motivazione della cartella andava ricercata nel riferimento all’atto prodromico costituito dalla sentenza della CTR.
Di contro alla decisione dei giudici di primo grado, che avevano accolto il ricorso del contribuente, l’Amministrazione finanziaria proponeva appello dinanzi alla competente CTR, la quale riformava la sentenza impugnata e confermava la legittimità della cartella di pagamento.
Secondo la Commissione regionale, il semplice riferimento recato dalla cartella di pagamento alla sentenza della CTR non è sufficiente a porre il contribuente nella condizione di conoscere il procedimento di calcolo dell’imponibile e dell’imposta rideterminati dall’ufficio, anche avrebbero dovuto essere, invece, chiaramente esplicitati in un atto di comunicazione prodromico all’iscrizione a ruolo. |
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