| Trasferimento residenza anagrafica |
sabato 14 maggio 2011 |
| L’effetto delle variazioni anagrafiche, ai fini delle notifiche, è immediato. Ne discende che il cambio di residenza del contribuente diventa immediatamente operativo, non potendo applicarsi retroattivamente il nuovo termine dilatorio di 30 giorni, introdotto dall’art. 37, comma 27, D.L. n. 223/2006. Tale previsione, infatti, riguarda le sole notifiche eseguite dopo l’entrata in vigore di detta norma. È questo quanto concluso dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione nella sentenza n. 8684, depositata lo scorso 15 aprile 2011
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