| TARSU, non è illegittimo l'avviso .... |
giovedì 12 maggio 2011 |
| Non è illegittimo l'avviso di accertamento in materia di TARSU, non preceduto dalla "lettera di collaborazione". In tal senso, si è espressa la sezione tributaria della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3523 dell’11 febbraio 2011.
Per la Suprema Corte, ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, il Comune ha - in una prima fase del procedimento di accertamento, disciplinata dall’art. 73, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993 - il potere di controllare i dati contenuti nelle denunce degli interessati o acquisiti d'ufficio, mediante rilevazione diretta della misura e della destinazione delle superfici imponibili, da svolgersi in collaborazione con l'interessato e con il suo consenso espresso o tacito.
In questa prima fase, destinata al consolidamento dei dati contenuti nella denuncia presentata o acquisiti d'ufficio, la mancanza di preavviso al contribuente non determina la nullità dell'accertamento. Il mancato rispetto del procedimento, regolato dall’art. 73, D.Lgs. n. 507 del 1993, per l'accesso agli immobili soggetti alla tassa eseguito per conto del Comune non ne comporta l'illegittimità, non stabilendo lo stesso art. 73 alcuna comminatoria in caso di inosservanza delle disposizioni ivi dettate (Sez. V, sentenza 9 marzo 2005, n. 5093).
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