| IVA-nuove regole sull'Iva per le prest. didattiche |
martedì 26 aprile 2011 |
| Con effetto dal 1° gennaio 2011, anche per le prestazioni didattiche viene stabilito il principio di territorialità ai fini di detta imposta sarà caratterizzato dal criterio che identifica il luogo di tassazione in quello in cui è stabilito il committente.
Ciò costituisce sicuramente una semplificazione, che però introduce una problematica inedita relativamente all'applicabilità dell'esenzione per tali prestazioni, il cui diritto dipende da un riconoscimento pubblico del prestatore del servizio. Nei rapporti internazionali, quindi, per verificare se l'operazione potrà godere dell'esenzione dall'imposta sarà necessario far riferimento alla normativa interna relativa allo Stato membro in cui risiede il prestatore.
L'art. 10, comma 1, n. 20 del D.P.R. n. 633/1972 disciplina le prestazioni educative stabilendo che l'esenzione Iva spetta al verificarsi di due requisiti: a) le prestazioni devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù, o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale; b) le prestazioni anzidette devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
La norma attua la previsione dell'art. 132, lettera f) della Direttiva comunitaria n. 112/2006. Si rileva, pertanto, come l'esenzione delle prestazioni sia subordinata ad un requisito di carattere soggettivo, cioè la natura di ente pubblico, ovvero di organismo riconosciuto, del prestatore.
Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2011, quando la prestazione è fornita da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri sarà necessario, per verificare se la prestazione potrà beneficiare dell'esenzione dall'imposta, accertarsi se il prestatore sia un ente pubblico o un organismo riconosciuto nello Stato membro in cui è stabilito.
Questo accertamento dovrebbe consistere nella richiesta al fornitore estero di un'attestazione circa il possesso dei requisiti per l'esenzione richiamati dall'art. 132 lettera f) della Direttiva n. 112/2006.
In caso positivo, il committente procederà all'autofatturazione senza evidenziare l'imposta, indicando il titolo e la norma di esenzione, e non procederà alla presentazione dell'Intrastat; analogamente il fornitore non presenterà alcun elenco riepilogativo dei servizi.
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