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ONLUS - Le indicazioni dell'Agenzia per l'Anagrafe venerdì 15 aprile 2011

Secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia centrale delle Entrate di Roma agli uffici territoriali, le sentenze delle Ct che rendono nulli gli atti di diniego o cancellazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus sono esecutive solo con il passaggio in giudicato. Di conseguenza, secondo le disposizioni vigenti, i ricorsi presentati dalle Onlus alle commissioni tributarie non hanno effetti sospensivi. Tuttavia, sul piano meramente operativo, può accadere che nell'ipotesi di una sentenza della Ctp o della Ctr sfavorevole all'Ufficio - ai sensi dell'articolo 68, D.Lgs. n. 546/1992 e dell'articolo 18, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997 - è prevista l'esecutività provvisoria delle sentenze tributarie solo per quanto concerne il rimborso delle somme pagate a titolo provvisorio dal contribuente in pendenza di giudizio. A tale fattispecie non si applica l'esecutività provvisoria, ex articolo 282 c.p.c.; si dovrà dunque attendere il passato in giudicato della sentenza. Ai fini dell'accesso all'Anagrafe, le Onlus devono presentare una comunicazione al Fisco; tale adempimento, tuttavia, non è necessario per le Onlus di diritto.
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