| ONLUS - Le indicazioni dell'Agenzia per l'Anagrafe |
venerdì 15 aprile 2011 |
| Secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia centrale delle Entrate di Roma agli uffici territoriali, le sentenze delle Ct che rendono nulli gli atti di diniego o cancellazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus sono esecutive solo con il passaggio in giudicato.
Di conseguenza, secondo le disposizioni vigenti, i ricorsi presentati dalle Onlus alle commissioni tributarie non hanno effetti sospensivi.
Tuttavia, sul piano meramente operativo, può accadere che nell'ipotesi di una sentenza della Ctp o della Ctr sfavorevole all'Ufficio - ai sensi dell'articolo 68, D.Lgs. n. 546/1992 e dell'articolo 18, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997 - è prevista l'esecutività provvisoria delle sentenze tributarie solo per quanto concerne il rimborso delle somme pagate a titolo provvisorio dal contribuente in pendenza di giudizio.
A tale fattispecie non si applica l'esecutività provvisoria, ex articolo 282 c.p.c.; si dovrà dunque attendere il passato in giudicato della sentenza.
Ai fini dell'accesso all'Anagrafe, le Onlus devono presentare una comunicazione al Fisco; tale adempimento, tuttavia, non è necessario per le Onlus di diritto.
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