| Al contribuente l'onere della prova |
martedì 12 aprile 2011 |
| La Corte di Cassazione - con la sentenza n. 8132 dell'11 aprile - ha chiarito che se il contribuente non riesce a dimostrare che non era a conoscenza della frode fiscale non è possibile detrarre l'eventuale Iva pagata.
La sentenza di ben 28 pagine ha posto l'attenzione sul fatto che è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione, qualora l'amministrazione finanziaria gli contesti l'eventuale detrazione Iva su operazioni inesistenti.
Spetta quindi al contribuente dimostrare che non sapeva - e che non poteva sapere - che stava partecipando a una eventuale operazione di frode fiscale.
Il committente cessionario ha quindi l'obbligo di dimostrare la sua ignoranza della fittizietà della fatturazione altrui, se vuole avere il diritto alla detrazione dell'Iva assolta.
Certo, per il contribuente non è sempre facile dimostrare l'eventuale buona fede e la mancata conoscenza della frode fiscale.
In conclusione, l'eventuale rettifica dell'Iva notificata a un contribuente coinvolto in un giro di frode fiscale è legittima.
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